Parlamento totalmente delegittimato

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A chi era diretto il pizzino di ieri di Napolitano?

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Proposta di legge per una netta separazione fra attività giudiziaria e attività politica

La Proposta di legge n. 2770 “Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici“, presentata il 10 dicembre 2014, mira a stabilire una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica al fine di tutelare l’imparzialità e l’immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando ambigui passaggi da una carriera all’altra.

In questi anni abbiamo visto spesso i magistrati avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadini di accedere a cariche elettive, pur conservando (all’esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione). Con questa proposta di legge si mira a limitare, regolamentandoli con ragionevolezza, sia l’accesso dei magistrati a cariche elettive, sia il ritorno nei ranghi d’origine del magistrato eletto (o candidato), pur tenendo conto di quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 51 della Costituzione, relativamente al fatto che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro.


Dove sono le leggi anticorruzione e sulla prescrizione?

Non dovevo intervenire oggi, ma di fronte a tanta ipocrisia ho dovuto replicare alle chiacchiere dei parlamentari degli altri partiti.

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Proposta di legge in materia di assicurazioni

La Proposta di legge n. 2708 “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni“, presentata il 6 novembre 2014, intende riformare l’attuale normativa concernente l’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ponendo definitivamente un veto a quelle logiche ambigue e oligopolistiche adottate dalle imprese di assicurazione che nel corso del tempo hanno creato un vero e proprio oligopolio, caratterizzato dall’assenza di un controllo pubblico e da un obbligo a contrarre che ha portato le stesse imprese a concludere tra loro accordi, più o meno  palesi, a danno dei consumatori.

I contenuti della presente proposta di legge mirano pertanto ad arginare questo fenomeno, attraverso la creazione di un mercato assicurativo realmente concorrenziale, in grado di garantire una piena, effettiva e celere tutela dei diritti degli utenti, attualmente compromessa da una disciplina che consente una serie di ingiustizie e di storture a cui va posto rimedio.

A tal fine è necessario intervenire incisivamente su alcuni aspetti cruciali della materia, predisponendo una normativa coerente con l’esigenza di tutelare l’utente virtuoso senza, peraltro, danneggiare indistintamente il mondo delle imprese assicurative. La presente proposta di legge opera questo bilanciamento, agendo su più fronti e con numerosi interventi.

In primo luogo, risponde ad un’esigenza di civiltà e giustizia sociale la previsione di un’automatica e obbligatoria tariffa minima nazionale a favore di quanti abbiano raggiunto un’ottima classe di merito e non si siano resi responsabili di sinistri per un periodo sufficientemente congruo. Occorre, dunque, porre fine a quella vergognosa e ingiustificata pratica perpetrata dalle compagnie assicurative di applicare tariffe diverse a seconda della provenienza geografica dell’assicurato, con aumenti esponenziali e generalizzati nel caso in cui detta provenienza sia dalle regioni del Mezzogiorno. Bisogna porre fine anche a quell’ulteriore pratica, anch’essa ben conosciuta dalle imprese assicurative, di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative; una prassi, questa apertamente lesiva della generica libertà a contrarre.

Occorre, invece, privilegiare gli utenti onesti e incentivare la diligenza e la prudenza di quelli più virtuosi, predisponendo un diverso metodo di calcolo dell’importo dei premi assicurativi che tenga conto delle diverse tipologie di consumatori e che preveda significative riduzioni percentuali a favore dei più meritevoli. Bisogna, d’altro canto, anche agevolare alcune determinate tipologie imprese assicurative, introducendo a loro favore  un’esenzione per un limitato periodo di tempo dall’inizio dell’attività dall’applicazione dell’obbligo a contrarre, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo; ciò sempre nell’ottica di incentivare la concorrenza.

Occorre, poi, far si che la tutela dell’utente, sia esso l’assicurato che il terzo danneggiato, sia effettiva e celere riducendo i tempi concessi all’assicurazione per formulare la proposta risarcitoria; estendendo il diritto di accedere al Fondo di garanzia per vittime della strada anche per il risarcimento dei danni cagionati a cose, oltre che alle presone; riconoscendo al terzo trasportato il diritto di ottenere sempre e in tempi rapidi un’integrale soddisfazione risarcitoria, essendo a lui riconosciuto il diritto di agire in qualunque tempo anche nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.

Si palesa altresì necessario intervenire anche in ambito processuale. Occorre, infatti, decongestionare il contenzioso civile attraverso la possibilità di evitare le riparazioni dei veicoli ogni qual volta siano antieconomiche senza, tuttavia, ledere il diritto del  consumatore danneggiato che sia possessore di un veicolo datato ma efficiente. A tal fine è doveroso riconoscersi il diritto ad un risarcimento per equivalente, da quantificare mediante l’utilizzo di parametri predeterminati che assicurino che la stima sia fatta in modo equo e trasparente.

Un ulteriore aspetto su cui la presente proposta di legge intende incidere è la procedura dell’indennizzo diretto di cui si impone la immediata e integrale abrogazione. Infatti tale procedura, quando venne prevista, sarebbe dovuta servire ad evitare truffe ma soprattutto avrebbe dovuto prevedere un abbassamento delle tariffe assicurative. In verità, attualmente, l’indennizzo diretto, già dichiarato in parte incostituzionale, ha avuto effetti opposti.

E’ presente, inoltre, la modifica di alcune disposizioni concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) finalizzata a rendere l’ente maggiormente indipendente e imparziale attraverso la previsione di precise ipotesi di incompatibilità fra cariche, di una nuova procedura per la designazione dei componenti del Consiglio e, infine, dell’esclusione del rinnovo del mandato e della fissazione di un tetto massimo alla misura degli  emolumenti ad essa connesso.

La presente proposta di legge costituisce, dunque, un immediato intervento in grado di innovare sensibilmente l’attuale disciplina dell’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti al fine di consentire la creazione di un mercato assicurativo in cui la trasparenza e la concorrenza siano i fattori trainanti. Per tale ragione se ne prescrive un’applicazione quanto più possibile ampia, che si estenda anche ai procedimenti di risarcimento in corso, purché il danno non sia già stato liquidato in via transattiva ovvero dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, nonché l’entrata in vigore sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


1° Regolamento Ministeriale a 5 Stelle

Il Movimento Cinque Stelle emana il suo primo regolamento ministeriale. Denunciamo in questo modo l’inadeguatezza del Governo che non fa il suo lavoro (o lo fa male)!

Qui il mio video:

https://www.youtube.com/watch?v=5rfSEMTPdEg


Proposta di legge per la soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche

La Proposta di legge n. 2658 “Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche“, presentata l’8 ottobre 2014, intende eliminare un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.

Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito « testo unico », all’articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell’articolo 140, in materia di diritti. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque.

Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante. Occorre altresì ovviare all’anomalia costituita dalla disposizione dell’articolo 143 del testo unico per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.

Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice ordinario (tribunali e corti d’appello) le cause relative a diritti soggettivi ed al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) le controversie che hanno quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell’istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l’organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.

La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l’appello e l’impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte. Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.

L’attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Proposta di legge in materia di ordinamento della professione forense

La Proposta di legge n. 2643 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense“, presentata il 23 settembre 2014, intende modificare le disposizioni introdotte dalla recente riforma dell’ordinamento della professione forense, ritenuta censurabile sotto molteplici profili.

La riforma fatta nel 2012 è infatti stata più che altro una restaurazione ampliando la divisione classista degli avvocati, favorendo i grandi studi a discapito dei piccoli studi dei giovani (ma anche meno giovani) avvocati.

I punti principali riguardano:

  1. abrogazione dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, che rischia di far espellere circa 60.000 avvocati dalla professione;
  2. abrogazione dell’albo dei cassazionisti;
  3. abrogazione del titolo di specialista e dell’obbligo di formazione che, così come strutturato, si è rivelato totalmente inutile;
  4. abrogazione dell’obbligo di stipula dell’assicurazione così da abbassare il costo dell’assicurazione stessa;
  5. re-introduzione del patto di quota lite, tale da garantire meno costi per i clienti;
  6. suddivisione degli albi in 3 settori della professione forense, ognuno per ogni giurisdizione: amministrativo, civile e penale;
  7. vista la suddivisione si propone un deciso restyling dell’esame di abilitazione alla professione, cercando di renderlo più meritocratico e non aleatorio, favorendo chi svolge davvero una proficua e reale pratica forense;
  8. si aboliscono i requisiti della abitualità, effettività e continuità della professione forense al fine di rimanere iscritti al relativo albo;
  9. si disciplina un contratto di lavoro per gli avvocati che operano in altri studi legali;
  10.  si estende l’eleggibilità al Consiglio Nazionale Forense rispetto agli odierni requisiti.

Interrogazione al Ministero della Giustizia. Non paga da 3 anni il Comune di Pescara

La legge n. 392 del 24 aprile 1941 dispone che ai Comuni sedi di Uffici giudiziari debba essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo per tutte le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, nonché per le sedi distaccate di Pretura, comprese le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria.

Come possiamo pretendere che la giustizia sia più celere ed efficiente se lo Stato non paga?

Il Ministero della Giustizia non ha corrisposto i rimborsi negli anni 2012 e 2013 (per un ammontare rispettivamente di 2.913.983,70 euro e 3.250.681,61 euro) e li ha corrisposti, solo parzialmente, nel 2011, con un ammanco di 1.759.276,55 euro.

Una domanda viene spontanea: perché il Comune di Pescara non ha avviato delle concrete azioni per ricevere tali pagamenti, considerato che Comune e Governo fanno parte dello stesso schieramento politico? Magari, con i pagamenti, avremmo impedito l’incredibile innalzamento delle tasse comunali operato dal Sindaco Alessandrini.

Qui trovate la mia interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia