La centralità del Parlamento

Il Governo si impadronisce del potere legislativo attraverso l’emanazione sistematica di decreti legge cui si accompagna la puntuale dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti “scomodi” rispetto alle finalità dei decreti. Vengono così di fatto impedite le modifiche ai provvedimenti del Governo e ciò configura una delegittimazione gravissima del Parlamento che si ritrova privato della sua funzione democratica e della centralità riconosciutagli dalla Costituzione.

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Proposta di legge per contrastare i reati societari e tributari

La Proposta di legge n. 1205 “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare“, presentata il 14 giugno 2013, intende rendere più severo il sistema sanzionatorio vigente in materia di reati societari, di illeciti finanziari e di revisione legale, su cui neanche la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” – ha voluto/potuto intervenire incisivamente, contraddicendo i continui richiami della comunità internazionale (OCSE) sulla necessità di tutelare l’integrità dei sistemi finanziari e la trasparenza degli affidamenti economici, per addivenire ad un efficace contrasto dell’evasione fiscale, della criminalità organizzata e della corruzione.

A tutela della fede pubblica e della concorrenza, in contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale devono essere apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di reati tributari con riguardo particolare alle dichiarazioni fraudolente (fatture riguardanti operazioni inesistenti) o infedeli (dichiarazioni di attivi inferiori a quelli effettivi o di passivi fittizi) finalizzate all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Iva).

Il connotato di maggiore severità della disciplina che si vuole introdurre si esprime anche nell’aumento delle pene accessorie previste per i reati tributari e nell’anticipazione al momento del rinvio a giudizio del termine per beneficiare, attraverso l’estinzione tardiva del debito, della riduzione fino alla metà della pena principale e della non applicazione di quelle accessorie. L’estinzione tardiva del debito al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve comportare invece soltanto la riduzione fino a un terzo della pena principale.

La parte finale della Proposta di legge modifica poi alcune disposizioni della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni) aumentando le pene principali e quelle accessorie stabilite per la bancarotta fraudolenta e per il ricorso abusivo al credito, fatta salva una riduzione fino alla metà della sanzione per fatti comportanti un danno patrimoniale di particolare tenuità. Divengono più severe anche le pene fissate dalla legge per il fallito che denunci creditori inesistenti, per il curatore infedele o per quello che accetti una retribuzione non dovuta.


Proposta di legge per la prevenzione e il contrasto della corruzione

La Proposta di legge n. 1194 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione”, presentata il 12 giugno 2013, intende aumentare in modo generalizzato la severità dell’impianto sanzionatorio del codice penale riguardante le fattispecie corruttive, nonché quelle affini e ad esse collegate, rafforzare gli strumenti repressivi in materia di responsabilità amministrativa e potenziare il vigente sistema di prevenzione delle condotte corruttive.

La lotta alla corruzione è da tempo diventata, anche per effetto della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, una priorità nelle agende politiche internazionali: minando la fiducia dei mercati e delle imprese, il diffondersi delle prassi corruttive determina, infatti, tra i suoi molteplici effetti, una grave perdita di competitività.

Le dimensioni assunte dal fenomeno corruttivo in Italia negli ultimi anni impongono l’urgente rafforzamento degli strumenti di repressione e di quelli di prevenzione che incidano in modo organico e determinato sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione. Queste tipologie di interventi non possono prescindere dalla promozione costante della cultura della legalità e del rispetto delle regole, tassello fondamentale per la riconquista dell’integrità e della credibilità perdute.


Proposta di legge per introdurre il reato di autoriciclaggio

Con la Proposta di legge n. 1195 “Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all’estero“, presentata il 12 giugno 2013, intendiamo introdurre una normativa che punisca il cosiddetto «autoriciclaggio», cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo ha commesso.

La sanzione penale di tale condotta è infatti assente nell’ordinamento italiano e contrasterebbe, invece, uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione.

La previsione di una fattispecie autonoma di reato – a valle della corruzione e del falso in bilancio – costituirebbe un valido ostacolo alla concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l’attività illecita. Falso in bilancio e riciclaggio o autoriciclaggio costituiscono, infatti, gli elementi di congiunzione e di tracciabilità del rapporto corruttivo laddove il primo crea la risorse e il secondo ne disperde le tracce.

L’intervento legislativo che si propone vuole creare un filo logico normativo di rilevanza penale tra diversi reati societari, dalle «false comunicazioni sociali» ai sistemi di il riciclaggio e ai «self-laundering» (autoripulitura), tenuto conto, a maggior ragione, che l’attuale formulazione degli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, escludendo i casi di concorso nel reato, non lasciano spazio a un’incriminazione dell’auto-riciclaggio.


Proposta di legge in materia di prescrizione dei reati

Con la Proposta di legge n. 1174 “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati”, presentata il 7 giugno 2013, si intende scoraggiare la diffusa pratica di trarre un ingiustificato vantaggio dalla lentezza del procedimento penale modificando i termini di prescrizione di cui al primo comma dell’articolo 157 del codice penale, commisurandoli al tempo di durata massima della pena edittale e aumentandoli della metà con un limite minimo di otto anni in caso di delitto e di sei anni in caso di contravvenzione, ancorché punita con la sola pena pecuniaria. Anche il termine di prescrizione per i casi in cui siano previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria è aumentato da tre a cinque anni.

Ispirata alla medesima ratio volta a limitare i casi di impunità favoriti dall’abuso del meccanismo prescrizionale è la modifica dell’articolo 158 del codice penale consistente nella reintroduzione del termine di decorrenza della prescrizione del reato continuato fissato nel momento della cessazione della continuazione e non più in quello della consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati. L’introduzione delle parole «o continuato» e «o la continuazione» al primo comma dell’articolo 158 del codice penale annulla l’intervento indulgente della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») riducendo drasticamente la possibilità di sottrarsi alla pena prevista per questi tipi di reato.

Si prevede inoltre, modificando l’alinea dell’articolo 159 del codice penale, che la sospensione del corso della prescrizione per l’esercizio dell’azione penale si verifica con l’assunzione della qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, ossia, per la gran parte dei casi, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio.

Coerentemente con la modifica dell’articolo 159 del codice penale, la proposta di legge riformula il successivo articolo 160 eliminando la richiesta di rinvio a giudizio dai casi di interruzione della prescrizione e ne abroga l’ultimo comma nella parte in cui esclude il suo prolungamento oltre i termini fissati dall’articolo 157 del codice penale.