La Proposta di legge n. 1205 “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare“, presentata il 14 giugno 2013, intende rendere più severo il sistema sanzionatorio vigente in materia di reati societari, di illeciti finanziari e di revisione legale, su cui neanche la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” – ha voluto/potuto intervenire incisivamente, contraddicendo i continui richiami della comunità internazionale (OCSE) sulla necessità di tutelare l’integrità dei sistemi finanziari e la trasparenza degli affidamenti economici, per addivenire ad un efficace contrasto dell’evasione fiscale, della criminalità organizzata e della corruzione.
A tutela della fede pubblica e della concorrenza, in contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale devono essere apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di reati tributari con riguardo particolare alle dichiarazioni fraudolente (fatture riguardanti operazioni inesistenti) o infedeli (dichiarazioni di attivi inferiori a quelli effettivi o di passivi fittizi) finalizzate all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Iva).
Il connotato di maggiore severità della disciplina che si vuole introdurre si esprime anche nell’aumento delle pene accessorie previste per i reati tributari e nell’anticipazione al momento del rinvio a giudizio del termine per beneficiare, attraverso l’estinzione tardiva del debito, della riduzione fino alla metà della pena principale e della non applicazione di quelle accessorie. L’estinzione tardiva del debito al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve comportare invece soltanto la riduzione fino a un terzo della pena principale.
La parte finale della Proposta di legge modifica poi alcune disposizioni della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni) aumentando le pene principali e quelle accessorie stabilite per la bancarotta fraudolenta e per il ricorso abusivo al credito, fatta salva una riduzione fino alla metà della sanzione per fatti comportanti un danno patrimoniale di particolare tenuità. Divengono più severe anche le pene fissate dalla legge per il fallito che denunci creditori inesistenti, per il curatore infedele o per quello che accetti una retribuzione non dovuta.