Con la Proposta di legge n. 1174 “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati”, presentata il 7 giugno 2013, si intende scoraggiare la diffusa pratica di trarre un ingiustificato vantaggio dalla lentezza del procedimento penale modificando i termini di prescrizione di cui al primo comma dell’articolo 157 del codice penale, commisurandoli al tempo di durata massima della pena edittale e aumentandoli della metà con un limite minimo di otto anni in caso di delitto e di sei anni in caso di contravvenzione, ancorché punita con la sola pena pecuniaria. Anche il termine di prescrizione per i casi in cui siano previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria è aumentato da tre a cinque anni.
Ispirata alla medesima ratio volta a limitare i casi di impunità favoriti dall’abuso del meccanismo prescrizionale è la modifica dell’articolo 158 del codice penale consistente nella reintroduzione del termine di decorrenza della prescrizione del reato continuato fissato nel momento della cessazione della continuazione e non più in quello della consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati. L’introduzione delle parole «o continuato» e «o la continuazione» al primo comma dell’articolo 158 del codice penale annulla l’intervento indulgente della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») riducendo drasticamente la possibilità di sottrarsi alla pena prevista per questi tipi di reato.
Si prevede inoltre, modificando l’alinea dell’articolo 159 del codice penale, che la sospensione del corso della prescrizione per l’esercizio dell’azione penale si verifica con l’assunzione della qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, ossia, per la gran parte dei casi, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio.
Coerentemente con la modifica dell’articolo 159 del codice penale, la proposta di legge riformula il successivo articolo 160 eliminando la richiesta di rinvio a giudizio dai casi di interruzione della prescrizione e ne abroga l’ultimo comma nella parte in cui esclude il suo prolungamento oltre i termini fissati dall’articolo 157 del codice penale.