La Proposta di legge n. 2658 “Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche“, presentata l’8 ottobre 2014, intende eliminare un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.

Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito « testo unico », all’articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell’articolo 140, in materia di diritti. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque.

Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante. Occorre altresì ovviare all’anomalia costituita dalla disposizione dell’articolo 143 del testo unico per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.

Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice ordinario (tribunali e corti d’appello) le cause relative a diritti soggettivi ed al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) le controversie che hanno quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell’istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l’organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.

La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l’appello e l’impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte. Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.

L’attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.