La Proposta di legge n. 2708 “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni“, presentata il 6 novembre 2014, intende riformare l’attuale normativa concernente l’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ponendo definitivamente un veto a quelle logiche ambigue e oligopolistiche adottate dalle imprese di assicurazione che nel corso del tempo hanno creato un vero e proprio oligopolio, caratterizzato dall’assenza di un controllo pubblico e da un obbligo a contrarre che ha portato le stesse imprese a concludere tra loro accordi, più o meno palesi, a danno dei consumatori.
I contenuti della presente proposta di legge mirano pertanto ad arginare questo fenomeno, attraverso la creazione di un mercato assicurativo realmente concorrenziale, in grado di garantire una piena, effettiva e celere tutela dei diritti degli utenti, attualmente compromessa da una disciplina che consente una serie di ingiustizie e di storture a cui va posto rimedio.
A tal fine è necessario intervenire incisivamente su alcuni aspetti cruciali della materia, predisponendo una normativa coerente con l’esigenza di tutelare l’utente virtuoso senza, peraltro, danneggiare indistintamente il mondo delle imprese assicurative. La presente proposta di legge opera questo bilanciamento, agendo su più fronti e con numerosi interventi.
In primo luogo, risponde ad un’esigenza di civiltà e giustizia sociale la previsione di un’automatica e obbligatoria tariffa minima nazionale a favore di quanti abbiano raggiunto un’ottima classe di merito e non si siano resi responsabili di sinistri per un periodo sufficientemente congruo. Occorre, dunque, porre fine a quella vergognosa e ingiustificata pratica perpetrata dalle compagnie assicurative di applicare tariffe diverse a seconda della provenienza geografica dell’assicurato, con aumenti esponenziali e generalizzati nel caso in cui detta provenienza sia dalle regioni del Mezzogiorno. Bisogna porre fine anche a quell’ulteriore pratica, anch’essa ben conosciuta dalle imprese assicurative, di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative; una prassi, questa apertamente lesiva della generica libertà a contrarre.
Occorre, invece, privilegiare gli utenti onesti e incentivare la diligenza e la prudenza di quelli più virtuosi, predisponendo un diverso metodo di calcolo dell’importo dei premi assicurativi che tenga conto delle diverse tipologie di consumatori e che preveda significative riduzioni percentuali a favore dei più meritevoli. Bisogna, d’altro canto, anche agevolare alcune determinate tipologie imprese assicurative, introducendo a loro favore un’esenzione per un limitato periodo di tempo dall’inizio dell’attività dall’applicazione dell’obbligo a contrarre, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo; ciò sempre nell’ottica di incentivare la concorrenza.
Occorre, poi, far si che la tutela dell’utente, sia esso l’assicurato che il terzo danneggiato, sia effettiva e celere riducendo i tempi concessi all’assicurazione per formulare la proposta risarcitoria; estendendo il diritto di accedere al Fondo di garanzia per vittime della strada anche per il risarcimento dei danni cagionati a cose, oltre che alle presone; riconoscendo al terzo trasportato il diritto di ottenere sempre e in tempi rapidi un’integrale soddisfazione risarcitoria, essendo a lui riconosciuto il diritto di agire in qualunque tempo anche nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.
Si palesa altresì necessario intervenire anche in ambito processuale. Occorre, infatti, decongestionare il contenzioso civile attraverso la possibilità di evitare le riparazioni dei veicoli ogni qual volta siano antieconomiche senza, tuttavia, ledere il diritto del consumatore danneggiato che sia possessore di un veicolo datato ma efficiente. A tal fine è doveroso riconoscersi il diritto ad un risarcimento per equivalente, da quantificare mediante l’utilizzo di parametri predeterminati che assicurino che la stima sia fatta in modo equo e trasparente.
Un ulteriore aspetto su cui la presente proposta di legge intende incidere è la procedura dell’indennizzo diretto di cui si impone la immediata e integrale abrogazione. Infatti tale procedura, quando venne prevista, sarebbe dovuta servire ad evitare truffe ma soprattutto avrebbe dovuto prevedere un abbassamento delle tariffe assicurative. In verità, attualmente, l’indennizzo diretto, già dichiarato in parte incostituzionale, ha avuto effetti opposti.
E’ presente, inoltre, la modifica di alcune disposizioni concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) finalizzata a rendere l’ente maggiormente indipendente e imparziale attraverso la previsione di precise ipotesi di incompatibilità fra cariche, di una nuova procedura per la designazione dei componenti del Consiglio e, infine, dell’esclusione del rinnovo del mandato e della fissazione di un tetto massimo alla misura degli emolumenti ad essa connesso.
La presente proposta di legge costituisce, dunque, un immediato intervento in grado di innovare sensibilmente l’attuale disciplina dell’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti al fine di consentire la creazione di un mercato assicurativo in cui la trasparenza e la concorrenza siano i fattori trainanti. Per tale ragione se ne prescrive un’applicazione quanto più possibile ampia, che si estenda anche ai procedimenti di risarcimento in corso, purché il danno non sia già stato liquidato in via transattiva ovvero dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, nonché l’entrata in vigore sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.